Economo Diocesano
L’Economo Diocesano, nominato dall’Arcivescovo a norma del can. 494 § 1, deve essere un fedele esperto in economia e distinto per onestà e riconosciuta integrità morale; egli amministra i beni dell’Arcidiocesi, sotto l’autorità dell’Arcivescovo, secondo le direttive del Consiglio per gli Affari Economici, a norma dei cann. 494 §§ 3-4 e 1281-1289, nell’osservanza delle normative ecclesiali e civili vigenti, in particolare dell’Istruzione in materia amministrativa emanata dall’Arcivescovo a norma del can 1276 §2.
L’Economo diocesano deve in particolare:
- provvedere alla corretta e ordinata amministrazione dei beni dell’Arcidiocesi sotto il profilo contabile e giuridico-amministrativo, avvalendosi della collaborazione di esperti nominati dall’Arcivescovo;
- curare l’inventario, la tutela e la gestione del patrimonio immobiliare dell’Arcidiocesi;
- provvedere, dopo l’approvazione del Moderatore della Curia, alle spese previste dal budget dei singoli Ambiti;
- redigere entro i termini previsti il bilancio annuale delle entrate e delle uscite da sottoporre al Consiglio diocesano per gli Affari Economici;
- rappresentare l’Arcidiocesi negli atti negoziali secondo la procura ricevuta dall’Arcivescovo.
Secondo l’opportunità, l’Economo Diocesano può essere affiancato da un Vice-Economo, che lo aiuta nell’espletamento delle sue funzioni.

