Collegio degli Esorcisti della Diocesi di Napoli

INCARICATI

Don Modesto Bravaccino (Coordinatore)

P. Mario Folliero o.f.m.

Mons. Luigi Medusa

P. Luigi Rossi o.f.m.

P. Francesco Annicchiarico, sj

P. Enrico Carmelo Barretta, ofm capp.

COLLABORATORI

P. Antonio Puca m.i
collabora nel discernimento e nell’accompagnamento psicologico e spirituale

Don Antonio Fiorentino
collabora nel discernimento e nell’accompagnamento spirituale

Per prendere contatto con uno degli esorcisti è necessario parlarne col proprio Parroco o Padre Spirituale o contattare il centralino della Curia di Napoli al numero 081 5574111

Il ministero dell’esorcismo

Il ministero dell’esorcismo, nella Chiesa Cattolica, è di antica tradizione e ha assunto nel suo percorso storico-salvifico diverse “forme” rituali. Ultimamente, dopo che la Chiesa ha messo in atto la riforma liturgica post-conciliare, nel 1998 è stato promulgato e pubblicato il nuovo rito degli esorcismi, emendato nel 2004, tradotto in lingua italiana nel 2001 e denominato Rito degli esorcismi e preghiere per circostanze particolari (abbrv. Desq).

Ma in che cosa consiste il ministero dell’esorcismo? Per definirlo si possono richiamare più riferimenti magisteriali, e questo ci offre prospettive differenti e complementari.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC del 1992)

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato nel 1992, insegna che:

«Quando la Chiesa domanda pubblicamente e con autorità, in nome di Gesù Cristo, che una persona o un oggetto sia protetto contro l’influenza del maligno e sottratto al suo dominio, si parla di esorcismo» (CCC, 1673).

Poi aggiunge, nello stesso numero, alcune specifiche importanti:

«Gesù l’ha praticato; è da lui che la Chiesa deriva il potere e il compito di esorcizzare. In una forma semplice, l’esorcismo è praticato durante la celebrazione del Battesimo. L’esorcismo solenne, chiamato “grande esorcismo”, può essere praticato solo da un presbitero e con il permesso del Vescovo. In ciò bisogna procedere con prudenza, osservando rigorosamente le norme stabilite dalla Chiesa. L’esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall’influenza demoniaca, e ciò mediante l’autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante, quindi, accertarsi, prima di celebrare l’esorcismo, che si tratti di una presenza del maligno e non di una malattia».

Il Codice di Diritto Canonico (CJC del 1983)

Il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983, invece, citato anche nel Catechismo, si sofferma soltanto sulla figura del “presbitero” e sulla pratica dell’ “esorcismo sugli ossessi” enunciando le norme da rispettare per esercitare siffatto ministero:

«§1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall’Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. §2. L’Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d’integrità di vita» (CJC, 1172).

In realtà, indirettamente, il Codice ci dice anche altro: infatti si parla di esorcismo solo nel libro IV del Codice, titolato “La funzione di santificare della Chiesa”, nella Parte II, dal titolo “Gli altri atti di culto Divino”, nel Titolo I, cioè “I sacramentali”; quindi, possiamo concludere che “l’esorcismo sugli ossessi”, di cui parla il Codice, e che il Catechismo chiama “Grande esorcismo”, è un atto di culto divino, del genere dei sacramentali, che partecipa alla funzione santificante della Chiesa.

Le Premesse al Rito degli Esorcismi (Desq del 1998)

Il rito degli Esorcismi, promulgato nel 1998, dopo aver ricordato la definizione data dal Catechismo, secondo cui «l’esorcismo mira a scacciare i demoni o a liberare dall’influenza demoniaca, e ciò mediante l’autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa» (CCC, 1673), tra le altre cose, ci ricorda anche che l’esorcismo «è una preghiera del genere dei sacramentali, ossia segno sacro per mezzo del quale “sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali” (SC, 60)» (Premesse del Desq, n.11).

La pastorale dell’Esorcismo in Italia

La Conferenza Episcopale Italiana nel 2001 ha pubblicato la traduzione italiana del rito, aggiungendo una “Presentazione” composta da 17 numeri, nella quale offre indicazioni utili per impostare una pastorale dell’esorcismo contestualizzata nell’ambito italiano.

La “Presentazione” inizia offrendo un’analisi del contesto culturale e religioso italiano (num.2-4): vista “l’attuale diffusione delle manifestazioni superstiziose, della magia e del satanismo”, suggerisce come criterio principale di azione pastorale “la vigilanza cristiana” (5-7) e propone delle specifiche “attenzioni pastorali” (8-9). Infine, presenta le norme da seguire nell’uso del Rito degli Esorcismi (10-17).

Alcuni principi importanti che estrapoliamo dalla “Presentazione” sono:

  • “il discepolo di Cristo crede che il Maligno e i demoni esistono e agiscono nella storia personale e comunitaria degli uomini”.
  • Caposaldo di ogni pastorale dell’esorcismo nella Chiesa è la certezza che “Gesù Cristo ha vinto Satana e ha definitivamente spezzato il dominio dello spirito maligno”.
  • Anche “la vita dei suoi discepoli comporta una battaglia «contro gli spiriti del male» (Ef 6,12)”: pertanto, “è necessario un atteggiamento di continua vigilanza (1 Pt 5,8-9)”, “vigilanza esercitata nei confronti dell’azione ordinaria di Satana, con la quale egli continua a tentare gli uomini al male”, visto che ancora oggi “la tentazione è il pericolo più grave e dannoso”.
  • La pastorale dell’esorcismo, invece, fa riferimento soprattutto ai “fenomeni diabolici straordinari della possessione, dell’ossessione, della vessazione e dell’infestazione”, che però, va ricordato, “sono possibili, ma rari”.
  • I fenomeni diabolici straordinari, nell’esperienza secolare della Chiesa, pur “provocano grandi sofferenze, non allontanano da Dio e non hanno la gravità del peccato”.
  • Pertanto, “sarebbe da stolti prestare tanta attenzione alla presenza del Maligno in alcuni fenomeni insoliti e non preoccuparsi della tentazione e del peccato”.

Attenzioni pastorali

I vescovi sottolineano come “l’attuale diffusione delle manifestazioni superstiziose, della magia e del satanismo, richiede una certa sollecitudine pastorale”.

Tale sollecitudine richiama, anzitutto chi ne è destinatario, ad un “uso adeguato del Rito dell’esorcismo”.

Non bisogna neanche venir meno al dovere di formare adeguatamente le comunità. In particolare, è sempre utile, nella catechesi, “mettere in guardia i fedeli nei confronti di libri, programmi televisivi, informazioni dei mezzi di comunicazione che a scopo di lucro sfruttano il diffuso interesse per fenomeni insoliti o malsani”, esortando “i fedeli a non ricorrere mai a coloro che praticano la magia o si professano detentori di poteri occulti o medianici o presumono di aver ricevuto poteri particolari”.

Quindi, “nel dubbio circa la presenza di un influsso diabolico rivolgersi al discernimento dei sacerdoti esorcisti e ai sostegni di grazia offerti dalla Chiesa soprattutto nei sacramenti”.

Richiamando la consolidata legge della Chiesa, si ricorda che:

  • ministro del rito di esorcismo è esclusivamente un sacerdote, ritenuto idoneo dall’Ordinario per la sua pietà, scienza, prudenza e integrità di vita”, un sacerdote che è “da lui espressamente autorizzato ad esercitare il ministero di esorcista”.
  • Il sacerdote esorcista procederà alla celebrazione dell’esorcismo nella forma imperativa solo dopo aver raggiunto la certezza morale sulla reale possessione diabolica del soggetto”.
  • Il sacerdote esorcista, nel fare il discernimento previo al rito dell’esorcismo, “potrà avvalersi del confronto con sacerdoti esorcisti di consolidata esperienza” e “in alcuni casi, della consulenza di persone esperte di medicina e di psichiatria”.

Una bella indicazione di natura pastorale aggiunge anche che “di fronte a disturbi psichici o fisici di difficile interpretazione il sacerdote non procederà al Rito dell’esorcismo maggiore, ma accoglierà ugualmente le persone sofferenti con carità, le raccomanderà al Signore, le inviterà a servirsi delle preghiere previste dal rito degli esorcismi per l’uso privato (Appendice II)”.

Indagine Preliminare

L’esorcista diocesano accoglie e ascolta coloro che si rivolgono a lui perché accusano dei “disturbi” e sospettano che questi siano di natura “spirituale” e pertanto richiedono l’intervento “straordinario” della Chiesa tramite “preghiera di esorcismo”.

Secondo il magistero della Chiesa, l’esorcismo maggiore non si può fare senza necessario discernimento. Il rito dell’esorcismo parla di “un’indagine preliminare” da svolgersi per consentire all’esorcista di acquisire la “certezza morale” di una possibile azione demoniaca, secondo i criteri della dottrina cattolica, apostolica e romana.

Nei Praenotanda del Rito degli Esorcismi, al n. 15, si legge: «Sappia distinguere bene i casi di aggressione diabolica da quelli derivanti da una certa credulità, che spinge alcuni, anche tra i fedeli, a ritenersi oggetto di malefici, sortilegi o maledizioni fatte ricadere da altri su di loro o sui loro parenti o sui loro beni. Non neghi loro l’aiuto spirituale, ma eviti assolutamente di ricorrere all’ esorcismo; può fare, con loro e per loro, alcune preghiere adatte, in modo che ritrovino la pace di Dio. L’aiuto spirituale non si deve negare neppure ai fedeli che, pur non toccati dal Maligno (cf 1 Gv 5, 18), soffrono tuttavia per le sue tentazioni, decisi a restare fedeli al Signore Gesù e al Vangelo. Ciò può essere fatto anche da un sacerdote non esorcista, o anche da un diacono, utilizzando preghiere e suppliche appropriate».

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