Matrimonio concordatario

Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’articolo 147 del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico.
Di seguito troviamo la nuova formulazione da usarsi al termine della celebrazione del matrimonio, prima di sottoscrivere l’Atto di Matrimonio, a norma della Notificazione della Congregazione per i Sacramenti del 3 giugno 1985, in applicazione all’articolo 8, comma primo, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense tra la Santa Sede e lo Stato Italiano: Carissimi (nomi degli sposi), avete celebrato il sacramento del Matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me ed ai testimoni. Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il vostro Matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato.
Vi do quindi lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare ed osservare: Articolo 143: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Articolo 144: I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Articolo 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.L’articolo 315-bis del codice civile “Diritti e doveri del figlio” così dispone: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
Si ritiene, pertanto, opportuno invitare tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere, al termine della celebrazione il nuovo testo dell’articolo 147 del Codice Civile e, ove si ritenga, anche il testo dell’articolo 315-bis del codice civile.

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