Lart. 12 del Codice dei Beni Culturali (D.Lg.vo 42/04) fa obbligo agli Enti pubblici ed Ecclesiastici, proprietari di beni immobili risalenti ad oltre 70 anni (50 per i beni mobili) e di autore non più vivente, di richiedere la verifica dellinteresse culturale degli stessi in caso di alienazione o di avvio di progetti di manutenzione straordinaria. Sono soggetti, quindi, alla verifica i beni mobili e immobili di proprietà degli enti ecclesiastici (Diocesi, Opere di Religione, Confraternite, Capitolo Metropolitano, Seminario, Parrocchie, Istituto Sostentamento Clero, Ordini e Congregazioni maschili e femminili, Istituti Secolari).
LUfficio diocesano dei beni culturali, in seguito ad Accordi in sede nazionale e regionale, è lorgano competente per tale procedimento. Si tenga presente che fin quando non sia stata effettuata la verifica d’interesse culturale sui beni immobili che abbiano più di 70 anni (50 anni per i beni mobili) e di autore non più vivente, gli stessi beni sono sottoposti alle disposizioni del Titolo primo del Codice. Non può essere avviata, cioè, a loro riguardo, alcuna negoziazione giuridica (alienazione, permuta, trasferimento) e sono sottoposti, quindi, all’autorizzazione della Soprintendenza competente anche per i lavori di restauro o ristrutturazione statica.
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Con laccordo dell8 agosto 2005 si è convenuto, tra la Direzione Regionale e la Conferenza Episcopale Campana, di presentare entro la prima settimana di ogni mese le richieste di verifica. E auspicabile che gli enti interessati predispongano lavvio dell’accertamento dellinteresse culturale dei loro beni, indipendentemente da esigenze immediate di alienazione o di restauro. Il motivo è che tra lavvio del procedimento e la sua conclusione passano almeno 4 mesi (120 giorni). Possedere in anticipo una certificazione positiva o negativa dellinteresse culturale del bene elimina, senza dubbio, il disagio della sua indisponibilità.